L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità con cui i contribuenti potranno sanare la loro posizione relativamente al mancato pagamento delle tasse
automobilistiche.


Si tratta delle violazioni (omesso pagamento) commesse fino al 31 dicembre 2001 che potranno essere sanate pagando la sola tassa senza multe e interessi che andrà versata secondo le
normali modalità entro il 16 aprile 2003.

Ma la casistica è ampia perchè mentre il decreto legge da poco convertito parla espressamente di ”tassa automobilistica erariale” va considerato che dal primo gennaio 2003 l’intera tassa automobilistica è stata attribuita alle regioni a statuto ordinario, anche se, solo dal primo gennaio ’99 ne è stata demandata alle regioni la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso. Dal complesso quadro
normativo che ne deriva, in mancanza di una normativa organica sull’argomento, l’Agenzia segnale i casi che è possibile sanare: fino al 31 dicembre 1992, indipendentemente dalla
regione di iscrizione al Pra dei veicoli; fino al 31 dicembre 1998 per le province autonome di Trento e Bolzano; entro il 31 dicembre 2001 con riferimento ai veicoli iscritti al Pra nelle
regioni a Statuto speciale.