Nel respingere la richiesta di sospensione della delibera impugnata dal Comune di Montese nei confronti di ATO, il TAR dell’Emilia Romagna specifica chiaramente che “non è dimostrato l’assunto di fondo su cui poggia la domanda cautelare del Comune, secondo cui la gestione Meta sarebbe meno adeguata per la comunità locale (anche sotto il profilo dei costi) di quella facente capo ad una struttura societaria comunale”.

“La decisione dell’Agenzia – chiarisce Ferruccio Giovanelli, Presidente di ATO – di sospendere fino al 31 dicembre l’immissione di Meta nella gestione dei servizi a Montese ha fatto si che il TAR, come giustamente rilevato da Castagnoli, non ravvisasse un danno tangibile, urgente ed irreversibile per la comunità di Montese. Il Sindaco, però, si dimentica di dire che il Tribunale Amministrativo Regionale ha, di fatto, messo nero su bianco che la documentazione portata dal Comune non ha affatto dimostrato che, un’eventuale gestione dei servizi da parte di Meta, porterebbe a danni per la popolazione residente”.


Il Sindaco Carlo Castagnoli si chiede, in sostanza, cosa sia ATO, se abbia funzioni di tutela per i Comuni o per i Gestori.

“L’Agenzia d’Ambito Territoriale – chiarisce Giovanelli – deve tutelare gli interessi della popolazione che usufruisce del servizio idrico e della raccolta di rifiuti ma, al tempo stesso, ha anche l’obbligo di imporre il rispetto delle normative vigenti: il piano industriale presentato dal Comune di Montese non rispondeva ai criteri dettati dalla normativa regionale; se anche il prossimo piano industriale non rispetterà le indicazioni fornite la gestione dei servizi nel Comune di Montese sarà definitivamente affidata a Meta spa”.