leganord1Il Gruppo della lega Nord in Assemblea legislativa (Mauro Manfredini, Roberto Corradi e Luigi Fogliazza) ha presentato un’articolata interrogazione sulla realizzazione di un impianto eolico nel territorio di San Benedetto Val di Sambro (BO).

Il documento fa riferimento ad una società di Verona che avrebbe richiesto la procedura di VIA, nonché di “Autorizzazione unica”, dopo aver depositato gli elaborati relativi al progetto definitivo dell’opera, in cui dovrebbero essere contenuti, tra gli “elementi fondamentali”, “l’accertamento della disponibilità delle aree o degli immobili da utilizzare, le relative modalità di acquisizione ed i prevedibili oneri”.

La locale Amministrazione comunale, indirizzando una propria nota alla Provincia di Bologna in data 30 gennaio 2009, avrebbe ribadito – si legge nell’interrogazione – che “i terreni di proprietà comunale, disponibili per l’installazione di impianti eolici industriali, devono essere concessi solo a seguito di bando di evidenza pubblica, per valutare la migliore offerta ambientale ed economica, di conseguenza non sarà possibile concedere il permesso di costruire gli aerogeneratori su terreni comunali”.

Ci sono poi altre ragioni, a parere dei firmatari, che sconsiglierebbero l’installazione: l’area in cui si vorrebbe insediare il parco eolico, oltre a vantare “un alto valore paesaggistico”, sarebbe interessata da flussi migratori e da movimenti giornalieri di avifauna, che avrebbero “gravi ripercussioni” dall’attività di questi impianti; uno di questi aerogeneratori verrebbe posizionato a meno di 100 metri da un’abitazione privata; la messa a dimora degli impianti suddetti comporterebbe un “massiccio adeguamento delle infrastrutture stradali”; il Monte dei Cucchi, area designata ad ospitare il parco eolico, sarebbe a “forte rischio frane”; l’attività delle pale genererebbe campi elettromagnetici tali da interferire con una vicina stazione radiantistica considerata di “grande importanza strategica nazionale”; a pochi chilometri dall’area in questione insisterebbe un altro parco eolico che, oltre alla “notevole rumorosità, non avrebbe mai operato a più del 30% del pieno regime”; la Regione Toscana, infine, avrebbe recentemente espresso parere non favorevole ad un analogo progetto nel comune di Firenzuola (FI), in un contesto simile a quello nel bolognese per morfologia e caratteristiche ambientali.

Tra le motivazioni addotte dalla Regione Toscana per il parere negativo – aggiungono gli esponenti della lega nord – vi sarebbe anche la mancata ottemperanza da parte della ditta proponente circa le procedure e le rilevazioni preventive richieste dalla Regione Emilia-Romagna, interpellata dal Settore VIA della Regione Toscana in quanto confinante con l’area interessata dal progetto.

L’Assemblea legislativa emiliano-romagnola, inoltre, avrebbe approvato, il 3 aprile 2007, una risoluzione in cui, tra le varie raccomandazioni, si impegnava la Giunta a verificare la “rigorosa applicazione” delle norme in vigore “da parte di Comuni e Province nel corso delle procedure per le Valutazioni di impatto relative alle autorizzazioni ed alle tutele dell’ambiente e del paesaggio, con particolare attenzione per le installazioni che, per la vicinanza alle abitazioni e per collocazione su crinali primari o messi a corona, possano determinare un ulteriore aggravio degli impatti sul paesaggio”.

I consiglieri chiedono quindi alla Giunta regionale quali azioni intenda porre in essere per attuare i principi espressi nella risoluzione approvata il 3 aprile 2007, se l’impresa proponente abbia presentato tutta la documentazione necessaria, per quali motivi la Provincia di Bologna stia procedendo alla valutazione di un progetto che presenta “numerosi difetti”, tra cui la “dubbia disponibilità di gran parte delle aree dove dovrebbero trovare collocazione gli impianti” e se ritenga, nell’ambito delle proprie competenze, “che la natura della società proponente (S.P.A. a totale partecipazione pubblica), che opererebbe con risorse rilevanti al di fuori del proprio contesto territoriale, violi i propri vincoli genetico-funzionali (Sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI n.5843/2004)”.