“L’UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane – respinge con forza le accuse mosse di recente in materia di contrattazione collettiva di lavoro. Infatti – puntualizza il Presidente Nazionale, Paolo Galligioni – tutti gli articolati UNCI rispettano e riconoscono le prescrizioni dettate dalla Legge 142/2001 che prevede la possibilità di effettuare il ristorno sugli utili di esercizio. È infatti proprio l’art 3 della medesima legge a prevedere espressamente, per il socio lavoratore, un incremento salariale sia sotto forma di semplice aumento retributivo che, come suggerisce l’UNCI, sotto forma di un ristorno a fine gestione”.

Inoltre, se i nostri contratti vengono definiti “famosi” nel mondo sindacale, è perché “famosi” sono alcuni sindacati che, in materia di cooperazione, “amoreggiano” volentieri più con Enti e aziende (affidatari di servizi con valori al di sotto dei minimi tabellari), che con le cooperative costrette a “guerre tra poveri”. I nostri “famosi” contratti, di cui siamo orgogliosi, sono in linea con la “flessibilità” spesso invocata dal Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi e consentono alle cooperative di rimanere nel mercato del lavoro, grazie anche al previsto istituto del ristorno.

Le tariffe, vantaggiose, rispetto anche ad altri contratti (di sigle sindacali più note), sono da considerarsi “acconti sul risultato d’esercizio” che, nel rispetto della L. 142/2001, vede maturare il giusto valore del trattamento economico complessivo, attraverso il ristorno di fine anno. Infatti, non bisogna dimenticare che il lavoratore, ancorchè dipendente, è socio e coimprenditore della cooperativa e vede quindi prevalere il rapporto societario (con relativo rischio di impresa), rispetto al semplice rapporto dipendente (vedasi la nutrita giurisprudenza in merito). Questo costituisce il concetto cardine dei CCNL UNCI, che puntano ad evidenziare come il maggior beneficio per i soci co-imprenditori derivi dalla gestione collettiva e mutualistica dell’impresa e non da una attribuzione patrimoniale negoziata.

In Italia, poi, non esiste il monopolio sindacale e pertanto la pratica della contrattazione dei tre sindacati confederali non ha valenza erga omnes.

Prima di esprimere un parere sulla recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino, inoltre, sarebbe stato prudente ed opportuno – da parte di alcuni rappresentanti sindacali e delle altre Centrali Cooperative (Confcooperative, Legacoop e AGCI) – conoscerne i contenuti e le reali motivazioni.

Altrettanto grave è il fatto che quest’ultime Associazioni di rappresentanza non conoscano importanti sindacati quali Cisal, Fesica-Confsal o Cnai, ma, ancor più grave, hanno dimenticato o fingono di aver dimenticato la vera natura delle Società Cooperative e il ruolo di coimprenditore del socio.

Le cooperative aderenti all’UNCI, dunque, operano con chiarezza, trasparenza e nel rispetto della normativa vigente. I compensi percepiti dai soci-lavoratori coimprenditori, sono da verificarsi nel totale percepito a fine esercizio. I soci di tutte le società, artigiani, commercianti etc, fanno necessariamente i conti con il “risultato d’esercizio”. Anche per loro vale la regola che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

La cooperazione è un modello societario partecipato che, nonostante il grave momento di crisi economica e finanziaria, sta dando risposte occupazionali che altri possono solo sognare. Cooperazione è un modo di essere, non di fare!. Al contrario, chi fa “Cooperazione spuria” o pratica un certo “dumping contrattuale”, di cooperativo ha solo la denominazione nella ragione sociale, non certo le ragioni di essere vera cooperativa”.

(Il Presidente UNCI, Paolo Galligioni)