fucile_cacciaA seguito di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.121, del 29 settembre 2013 viene disposto che, entro il 4 maggio 2015 “ i soggetti detentori di armi (che non hanno conseguito una licenza di porto di fucile o di pistola) devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco, a meno che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi successivamente al 5 novembre 2007 ”.

Decorso il 4 maggio 2015 sarà ancora possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento di diffida ad adempiere emesso  dall’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente.

La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto alla emissione di un decreto di divieto detenzione armi e munizioni, per mancanza dei requisiti soggettivi.

Le certificazioni dovranno essere presentare all’Ufficio di Polizia competente (Questura o Commissariati di Pubblica Sicurezza nei comuni dove sono presenti tali uffici, o Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri).

Il certificato medico dovrà essere rilasciato da medici delle AUSL, da medici in servizio presso strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, previa esibizione del certificato anamnestico rilasciato dal medico di base, avente data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione.