Considerato l’assordante silenzio degli Amministratori, una lettera e una proposta di Ordine del Giorno è stata inviata tramite posta certificata a tutti i Consiglieri, di maggioranza e opposizione indistintamente, di tutti i Comuni interessati dalle attività estrattive. Da ora tutti gli eletti hanno la responsabilità della scelta circa il metodo da introdurre per l’applicazione dell’IMU sulle cave, determinante per conseguire quelle entrate a bilancio indispensabili a ridurre le tasse per tutte le altre categorie.

Riportiamo di seguito il testo della lettera e della Proposta di Ordine del Giorno.

(Paola Forghieri, Presidente Lista Civica Spilamberto Libera e Responsabile; Sabina Piccinini, Capogruppo Lista Civica Nuovo San Cesario)

 

Caro Consigliere,

In tempi di Bilanci vorremmo sottoporre alla tua attenzione un’entrata alla quale i nostri Amministratori sembrano aver rinunciato: l’IMU sulle aree destinate alle attività estrattive. Un’entrata già prevista in molti altri Comuni d’Italia dove le cave sono assoggettate all’imposizione IMU con la classificazione di “terreni edificabili ai fini fiscali”.

La giurisprudenza, infatti, consente di affermare che l’edificabilità di un suolo è correlato alla sua trasformabilità economicamente rilevante, comprendente un ampio repertorio di possibilità trasformative che non necessariamente richiedono la realizzazione di fabbricati. Le attività estrattive sono da ricomprendere tra gli interventi di rilevante trasformazione del territorio (CdS 370/2007) e il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art. 3, co. 1, lett. e.7) d.p.r. 380/01) nelle definizioni degli interventi edilizi comprende anche le attività produttive all’aperto ove contemplino l’esecuzione di lavori che comportino la modificazione del suolo inedificato.

Nei Comuni della nostra provincia il problema è stato affrontato in due modi differenti: il Comune di Savignano ha introdotto l’imposizione IMU sui terreni destinati ad attività estrattiva con delibera n. 8 del 14.02.2013, con il metodo dell’equiparazione a “terreni edificabili ai fini fiscali”. Il Comune di San Cesario sul Panaro ha proceduto invece all’accatastamento da parte dell’Agenzia del Territorio come fabbricati produttivi di categoria “D”. L’introito per il 2014 del Comune di San Cesario è di soli 506 € per una cava di oltre 304.000 mq con una potenzialità di reddito (desunta dai metri cubi di ghiaia estratti) di oltre due milioni di euro. È evidente che qualcosa non funziona: con questo metodo la base di partenza per il calcolo dell’IMU è il reddito dominicale al quale vengono applicati i coefficienti di rivalutazione dei fabbricati produttivi. Un meccanismo anomalo e distorto che porta i cavatori a pagare meno degli artigiani e perfino degli agricoltori.

Considerare le aree estrattive quali aree edificabili sotto il profilo fiscale con il metodo adottato dal Comune di Savignano presenta invece notevoli vantaggi rispetto al metodo dell’accatastamento d’ufficio, sintetizzabili nei seguenti punti:

maggiore entrata nelle casse comunali per effetto del calcolo della base imponibile, risultante dal prodotto dei metri quadri delle aree di cava e il valore venale, stabilito dall’Amministrazione in considerazione anche della capacità reddituale dell’area come conseguenza delle previsioni estrattive contenute negli strumenti di pianificazione;
introito di spettanza interamente comunale, secondo la ripartizione del gettito IMU tra Comune e Stato stabilita dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, che aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota statale riservando all’Erario il gettito del tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76% solo sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al Comune tutta la restante parte del gettito d’imposta;
consente al Comune di gestire e concludere la procedura di assoggettabilità con maggiore efficienza, in quanto prevede la predisposizione di atti interni all’Amministrazione comunale e non richiede il coinvolgimento della proprietà poiché non è necessario procedere ad aggiornamenti catastali, evitando il coinvolgimento dell’Agenzia del Territorio;
la tassazione verrebbe estesa, così come per i terreni edificabili e non ancora costruiti, a tutti i terreni di cava, siano essi in attività o meno, comprese le cave esaurite, con l’ulteriore vantaggio di accelerarne i tempi di ripristino;

Seguendo l’esempio di Savignano, il Comune di S. Cesario potrebbe incassare solo dalla cava di cui sopra, anziché 506 euro, quasi 45.000 euro l’anno ed estendendo il tributo a tutte le aree destinate ad attività estrattive, 3,7 milioni di metri quadri, il comune otterrebbe un’entrata annua di oltre 552.000 euro.  

Per lo sfruttamento del nostro territorio le Amministrazioni riscuotono cifre irrisorie, nemmeno sufficienti a coprire i costi dei pochi controlli sulle cave che oggi ricadono interamente sulla collettività. La decisione di introdurre l’IMU sui terreni di cava, nonché la scelta del metodo da applicare, di competenza delle singole Amministrazioni comunali, diventa determinante per conseguire quelle entrate a bilancio indispensabili a ridurre le aliquote per tutte le altre categorie, cavatori compresi. In altre parole, pagare tutti, per pagare tutti di meno. In uno Stato democratico le tasse dovrebbero essere il principale strumento di abolizione dei privilegi, percepite come una forma consapevole di partecipazione dei cittadini al bene comune e non come una vessazione continua che spreme alcuni, privilegiando altri.

Certe di fare cosa gradita, alleghiamo proposta di Ordine del Giorno da presentare in sede di approvazione come documento collegato al bilancio di previsione 2015, o qualora fosse già stato approvato, nel primo Consiglio successivo all’approvazione del bilancio stesso. 

Cordialmente.

 

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015: TASSAZIONE IMU DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ ESTRATTIVE

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ………

Premesso

che “Il presupposto impositivo di cui all’art. 13 comma 2 DL 201/11 è costituito dal possesso di qualunque immobile ed in questa accezione devono essere compresi anche i terreni incolti” (Circolare n. 3 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012);

preso atto

che – Il Comune di Savignano ha introdotto l’imposizione dell’IMU sui terreni destinati ad attività estrattiva con delibera n. 8 del 14.02.2013, con il metodo dell’equiparazione a “terreni edificabili ai fini fiscali”;

– Il Comune di San Cesario ha introdotto l’imposizione dell’IMU sui terreni destinati ad attività estrattiva procedendo all’accatastamento da parte dell’Agenzia del Territorio come fabbricati produttivi di categoria “D”;

valutato

che considerare le aree estrattive quali aree edificabili sotto il profilo fiscale con il metodo adottato dal Comune di Savignano presenta notevoli vantaggi rispetto al metodo dell’accatastamento d’ufficio, adottato dal Comune di San Cesario, sintetizzabili nei seguenti punti:

maggiore entrata nelle casse comunali per effetto del calcolo della base imponibile, risultante dal prodotto dei metri quadri delle aree di cava e il valore venale stabilito in considerazione della capacità reddituale dell’area come conseguenza delle previsioni estrattive contenute negli strumenti di pianificazione e non in base al reddito dominicale dei terreni agricoli, come prevede il metodo di San Cesario, che palesa un trattamento tributario minore rispetto ad artigiani ed agricoltori;
introito di spettanza interamente comunale, secondo la ripartizione del gettito IMU tra Comune e Stato stabilita dal comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011, riservando all’Erario il gettito del tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76% solo sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al Comune tutta la restante parte del gettito d’imposta;
consente al Comune di gestire e concludere la procedura di assoggettabilità con maggiore efficienza, in quanto prevede la predisposizione di atti interni all’Amministrazione comunale e non richiede il coinvolgimento della proprietà poiché non è necessario procedere ad aggiornamenti catastali, evitando il coinvolgimento dell’Agenzia del Territorio;
la tassazione verrebbe estesa, così come per i terreni edificabili e non ancora costruiti, a tutti i terreni di cava, siano essi in attività o meno, comprese le cave esaurite, con l’ulteriore vantaggio di accelerarne i tempi di ripristino;

considerato

che numerosi altri comuni in Italia hanno già adottato da anni l’imposizione dell’IMU con la riconducibilità delle aree di cava alle aree edificabili ai fini fiscali, come ad esempio, oltre a Savignano, Forlì; Villanova di Mondovì (CN); Scarnafigi (CN); Campiglia Marittima (LI); Magnacavallo (MN), Castelgiorgio (TR) solo per citarne alcuni;

visto

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;

visto altresì

che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al

31/03/2015 con decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014);

SOLLECITA SINDACO E GIUNTA

ad adottare per l’anno 2015 ogni opportuno e dovuto provvedimento  – ivi compresa, se necessaria, l’eventuale modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – affinché le aree destinate alle attività estrattive nel territorio comunale di …………………  siano oggetto di applicazione IMU con la riconducibilità alla fattispecie delle “aree edificabili ai fini fiscali”, dal momento della concessione della autorizzazione allo scavo fino al collaudo con esito positivo dei recuperi-ripristini e affinché la tassazione sia applicata retroattivamente, se e fin dove possibile secondo le disposizioni di legge.