Un decreto dirigenziale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, detta le regole per
l’accertamento della concentrazione di sostanze inquinanti nei gas di scarico di veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli con motore a accensione comandata a 2 o 4 tempi.


Le procedure di controllo periodico si applicano al parco già circolante di veicoli omologati in conformità alla direttiva n.97/24/CE, relativa agli elementi e alle caratteristiche dei veicoli a motore a due ruote o a tre ruote.

Le verifiche saranno condotte con le strumentazioni di analisi
dei gas di scarico, con i banchi di prova di velocità e i contagiri individuati dal decreto ministeriale 23 marzo 2001 e rispondenti alle necessarie norme tecniche.

I controlli, finalizzati principalmente a rilevare automaticamente il valore
del monossido di carbonio (CO), devono anche misurare, qualora sia possibile, la velocità di rotazione del motore al minimo dopo 30 secondi.

Il provvedimento indica come procedere a calcolare il valore del cosiddetto CO corrispondente, l’emissione cioè a regime minimo per motori a due o quattro tempi, imponendo come valore limite di concentrazione una presenza di CO corrispondente uguale o inferiore al 4,5% del
volume degli scarichi.