Sale da gioco, case d’asta, antiquari ed intermediari finanziari e immobiliari, in caso di somme superori ai 12.500 euro, dovranno informare i clienti sull’uso che verrà fatto dei dati personali che li riguardano.

Tali dati dovranno essere conservati in un apposito registro e chi li raccoglie e li usa dovrà segnalare all’autorità giudiziaria eventuali anomalie.
Sono queste alcune delle principali indicazioni contenute in un articolato parere emesso dal Garante per la Privacy, su richiesta del Ministero dell’Economia, riguardo allo schema di regolamento di attuazione di un comma del decreto legislativo (n.374 del 25 settembre ’99) sull’estensione delle disposizioni antiriciclaggio ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio.

L’entrata in vigore del decreto riguarderà gli operatori e la clientela del settore dell’antiquariato, delle case d’asta e da gioco, della mediazione creditizia, delle agenzie finanziarie, di recupero crediti, custodia e trasporto valori.
Finora, infatti – spiega la Newsletter del Garante – la normativa antiriciclaggio riguardava solo i settori del credito e della finanza, mentre il regolamento la allargherà ora ad una serie di servizi ed attività suscettibili, proprio per la loro natura, ad essere esposti alle attività di riciclaggio della criminalità organizzata. L’ambito applicativo della normativa antiriciclaggio subirà poi un’ulteriore estensione, disposta dalla direttiva comunitaria n. 2001/97/CE, il cui recepimento riguarderà i notai, i revisori e consulenti tributari e gli agenti immobiliari.

Quattro i principali aspetti applicativi dello schema di regolamento sui quali il Garante ha espresso il suo parere.

Primo, l’identificazione della persona e l’acquisizione dei dati e delle informazioni: il Garante ha suggerito di sostituire ai ‘clienti’ i ‘soggetti che compiono operazioni’, perchè non sempre chi tratta l’acquisto di un prodotto è poi colui che conclude l’affare. In merito ai pagamenti, l’Autorità sottolinea anche che il testo definisce obbligatoria l’identificazione e l’acquisizione dei dati per operazioni superiori a 12.500 Euro (soglia gia’ innalzata a 15.000 da una direttiva europea), ma non chiarisce se l’obbligo rimanda anche in caso di pagamenti effettuate con rate di importo inferiore.

Secondo punto, l’obbligo di fornire all’interessato l’informativa: il Garante ritiene che chi compie l’operazione debba essere informato della finalità antiriciclaggio del trattamento dei suoi dati. L’eventuale rifiuto a fornirli sarebbe un campanello d’allarme per individuare eventuali operazioni illecite.

Terzo, la registrazione delle informazioni, che secondo il Garante deve essere effettuata in un apposito registro, sia per consentire un rapido e ordinato aggiornamento dei dati, sia per offrire un accesso mirato all’autorità investigativa e giudiziaria. Purchè però, raccomanda l’Autorità, si assicurino l’integrità e la segretezza dei dati raccolti.

Infine, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: per l’Autorità, bisogna assicurare la riservatezza della persona che dovrà segnalare tali operazioni. Il Garante chiede auspica inoltre di venire ascoltato sulle modalità tecniche con cui effettuare le segnalazioni.