E’ valido il verbale di accertamento di un’infrazione rilevata mediante autovelox, anche nell’impossibilità della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, se l’apparecchio in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione.


La Corte ha accolto il ricorso del Comando di Polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Marrucina contro una sentenza del Giudice di pace che – su ricorso di un cittadino – aveva annullato il verbale di accertamento con il quale, nel 2001, era stata contestata un’infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna (Chieti).

Il Comune di Orsogna (Chieti) è stato patrocinato in Cassazione dallo studio legale degli avvocati Domenico e Pierluigi Maria Tenaglia. Secondo la Suprema Corte, in base all’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, ”deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato”.

Ne deriverebbe ”che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che – prosegue la sentenza – dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale”.

La sentenza del Giudice di pace avrebbe, al contrario, censurato l’organizzazione del servizio di vigilanza da parte della Polizia municipale. La Cassazione ha deciso nel merito il ricorso, stabilendo la legittimità della sanzione amministrativa, rigettando l’opposizione a suo tempo presentata al Giudice di pace. L’opponente, condannato alle spese di giudizio, a fronte dell’importo iniziale di 130 euro della contravvenzione dovrà ora pagare circa 570 euro.