Il Consiglio comunale di Formigine ha approvato la proposta di modifica al regolamento comunale di Polizia Urbana, che prevede l’inserimento degli Articoli 48bis sugli orari, e 50bis sui requisiti dei locali, per la disciplina degli esercizi pubblici di telecomunicazioni – Phone Center.

“E’ un fatto importante per Formigine- ha dichiarato soddisfatto l’assessore all’immigrazione, Maurizio Ferraroni- rivolto in particolare, alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza della cittadinanza”.

Nel dettaglio, i Phone Center, autorizzati dal Questore ai sensi della recente legge 155/2005 sulle misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, devono osservare gli orari disposti dallo stesso Questore, ai sensi dell’art.9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Solo nel caso in cui, per effetto del silenzio assenso, non siano prescritti determinati orari, gli esercizi devono osservare gli orari disposti da un’apposita ordinanza emessa dal Sindaco. Per quanto riguarda i requisiti dei locali per l’esercizio dell’attività, la distanza tra gli insediamenti non potrà essere inferiore a 800 metri, escluso i Phone Center già esistenti. Lo svolgimento dell’attività non è compatibile con qualsiasi altra attività, ad eccezione dei distributori automatici di alimenti e bevande analcoliche. E’ inoltre vietata l’erogazione del servizio mediante l’impiego di telefoni cellulari e apparecchiature cordeless. Il locale deve essere provvisto di due servizi igienici, uno dei quali conforme ai requisiti richiesti dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, e l’attività dovrà rispondere alle prescrizioni fissate dalla delibera di Giunta Regionale 673/2004, in materia di impatto e valutazione del clima acustico. La violazione delle disposizioni contenute nell’Art.50bis del Regolamento comunale, sarà punita con una sanzione pecuniaria da 50 a 500 Euro (pagamento in misura ridotta 100 Euro), fatte salve sanzioni più restrittive già in vigore, ed in caso di recidiva, è prevista anche la sospensione dell’attività fino ad un periodo massimo di 90 giorni.