I genitori non sono responsabili se i figli minorenni si rifiutano di andare a scuola. Lo ha deciso la Cassazione. Il rifiuto dei ragazzi deve però essere ”categorico e volontario” e continuo nonostante papà e mamma usino ogni argomento ed espediente educativo.

Lo ha stabilito la Suprema Corte, annullando la sentenza di condanna per una coppia di Reggio Emilia, di origine cutrese, che un giudice di pace emiliano aveva ritenuto colpevole perchè la figlia non andava alle lezioni della scuola media.

Nonostante i genitori avessero fatto tutto il possibile per convincere la figlia Rossella, 15 anni, ancora in seconda media, ad andare a scuola, al momento dell’arrivo la ragazza si bloccava e rifiutava di entrare in classe. Per questo il giudice di pace di Reggio Emilia aveva condannato i genitori della ragazzina per il reato previsto dall’articolo 731 del Codice penale.

La condanna è stata ora annullata dalla Suprema Corte, che ha sottolineato come i genitori non possono essere considerati colpevoli dell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’articolo 731 del Codice penale “sempre che si tratti di rifiuto categorico e assoluto, cosciente e volontario, del figlio, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale e abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano agli organi di assistenza sociale”.