E’ in distribuzione, in questi giorni, nelle farmacie aderenti a Federfarma di Carpi, Novi e Soliera, un comodo opuscolo, in formato tascabile, nel quale conservare gli scontrini dei farmaci. E’ un iniziativa, gratuita, delle farmacie private, con il patrocinio del Comune di Carpi con la quale ancora una volta si vuole evidenziare l’impegno delle farmacie verso un ampliamento dei servizi forniti ai cittadini.

I costi sostenuti per i farmaci non rimborsabili (cosiddetti da banco) e per il ticket di quelli rimborsabili, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella dichiarazione annuale dei redditi. La detrazione prevista è del 19% delle spese sostenute nel corso del 2006, con una franchigia pari ad 129,11euro. Questo significa che se, ad esempio, le spese sanitarie ammontano a 600.00 euro, solo su 470,89 euro (vale a dire la differenza tra la spesa totale di 600 euro e la franchigia di 129,11 euro), potrà essere applicata la detrazione.

Per la documentazione richiesta occorre distinguere:
· per i farmaci con obbligo di ricetta medica la documentazione della spesa sostenuta, ossia la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico, corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;

· per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, (ad esempio medicinali di auto medicazione e omeopatici), sarà invece necessario conservare lo scontrino fiscale.

In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente potrà presentare un’autocertificazione che specifichi la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, di dover acquistare determinati medicinali nel corso dell’anno. Da precisare che se lo scontrino rilasciato dalla farmacia non reca la dicitura “medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione dovrà anche specificare che l’importo pagato è riferito all’acquisto dei farmaci indicati e non all’acquisto di altri prodotti, non sanitari, disponibili in farmacia. L’autocertificazione predisposta dal contribuente può non essere autenticata, ma solo nel caso sia accompagnata da una copia del documento d’identità.

Le spese sostenute per la cura di animali sportivi o da compagnia, nonché le spese sostenute per il noleggio o l’acquisto di strumentazioni medicali (quali ad esempio macchine per aerosol o per la misurazione della pressione), potranno essere detratte nella stessa misura delle precedenti.
Tutti gli altri prodotti acquistabili in farmacia (prodotti cosmetici, per l’igiene, integratori alimentari etc..) non rientrano nelle spese per cui è ammessa la detrazione del 19%; fanno eccezione quelle prescritti da un medico con apposita ricetta medica.

Recentemente sono state introdotte alcune novità in merito alle caratteristiche che lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia deve possedere. In particolare:
· sullo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia dovrà essere indicato il codice fiscale che, nel caso non sia indicato dalla farmacia, potrà essere aggiunto, a mano, in un secondo momento, dal contribuente;
· inoltre lo scontrino dovrà essere “parlante”, cioè contenere la dicitura dettagliata dei prodotti che sono stati venduti dalla farmacia e non diciture generiche come “farmaco”, “medicinale”, “cosmetico” ecc..

Queste novità saranno obbligatorie a partire dal primo luglio 2007 e non riguardano, quindi, gli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie in data antecedente.

Nel sito Federfarma Modena sono disponibili i moduli per l’autocertificazione