La Legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) all’art. 1, comma 309, introduce per l’anno 2008 una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di Trasporto Pubblico.

L’agevolazione prevede una detrazione Irpef del 19% dell’imposta lorda per le spese sostenute nel 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di “Trasporto Pubblico Locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 Euro, con un risparmio fino a 47,50 Euro. L’agevolazione è valida anche se i titoli di viaggio scadono nel 2009. È comunque importante conservare le ricevute ai fini dei controlli fiscali, mentre sono escluse dalla detrazione le spese per trasporti deducibili dal reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E detta le regole per usufruire del bonus introdotto con l’ultima finanziaria.
Spese detraibili – Possono usufruire della detrazione, pari al 19% dei costi sostenuti per gli abbonamenti ai servizi pubblici fino ad una spesa massima di 250 euro, solo i titoli di viaggio che implicano un uso non episodico del mezzo pubblico, consentendo di effettuare un numero illimitato di spostamenti, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Restano invece esclusi dall’agevolazione i titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come ad esempio i biglietti a tempo che scadono dopo 72 ore dalla convalida e le carte turistiche integrate che includono altri servizi oltre a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli. La circolare ribadisce che il tetto massimo di detrazione di 250 euro fissato dalla Finanziaria è riferito cumulativamente alle somme pagate dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Inoltre la detrazione è possibile entro i limiti di capienza delle imposte dovute.
Documenti necessari – Per fruire della detrazione il contribuente è tenuto a conservare i titoli di viaggio, che devono obbligatoriamente contenere l’indicazione dell’impresa che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione. Se il contribuente non dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell’abbonamento. Infine, se il titolo di viaggio non è nominativo, la detrazione è comunque possibile purché il contribuente autocertifichi che il titolo è stato acquistato per sé o per un familiare a carico.

(Comunicato dell’Ufficio Stampa Act Reggio Emilia)