Regionali 2010, i tempi e le procedure su proclamazione e convalida degli eletti, sulla prima riunione della nuova Assemblea Legislativa e sulla formazione della Giunta regionale.

La proclamazione ufficiale da parte della Corte d’Appello dei nuovi consiglieri dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna avverrà solo dopo la verifica dei Tribunali su base circoscrizionale provinciale. Successivamente alla proclamazione ci sarà la prima convocazione dell’Assemblea e la convalida degli eletti.

Tempi e procedure su proclamazione e convalida degli eletti, sulla prima riunione della nuova Assemblea Legislativa e sulla formazione della Giunta regionale si possono consultare sul sito Elezioni 2010 regione Emilia Romagna (al link ‘Adempimenti dopo il voto’), realizzato dalla collaborazione tra Giunta e AssembleaLegislativa della Regione Emilia-Romagna.

La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali regionali presso le Corti d’Appello e degli uffici elettorali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di circoscrizione. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

La prima seduta dell’Assemblea legislativa è convocata dal Presidente dell’Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali. Nel caso di mancata convocazione entro il termine, l’Assemblea si intende convocata d’ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

Il Presidente provvisorio comunica all’Assemblea Legislativa la composizione della stessa: la composizione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (Bur): l’Assemblea Legislativa provvede alla convalida dei consiglieri eletti.

Il Presidente della Giunta assume le proprie funzioni all’atto dell’insediamento dell’Assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data. Nella prima seduta successiva all’insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all’Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate.

Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un’unica discussione, secondo tempi e modalità decisi dall’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L’Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso.