Il Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Reggio Emilia è stato integrato con un nuovo articolo (il 9-bis) che introduce la possibilità, per coloro che hanno debiti rispetto ai Tributi comunali, del “Ravvedimento operoso”.
Già in vigore per le violazioni di norme tributarie statali, il ravvedimento operoso consente a tutti coloro che intendano sanare spontaneamente mancati pagamenti di tributi comunali, di poterlo fare prima che gli uffici abbiano iniziato su quelle posizioni attività di verifica e accertamento. Il ravvedimento, già esistente per l’ultima annualità, viene esteso temporalmente fino a due anni, ed anche oltre, rispetto all’omissione e/o all’errore, con una riduzione delle sanzioni.

La delibera è stata approvata all’unanimità.

“E’ la possibilità, per chi decide di ravvedersi autonomamente, di farlo in un tempo più lungo di quello attualmente previsto e con sanzioni ridotte, in linea con la normativa nazionale – ha spiegato l’assessore a Bilancio, patrimonio e Società partecipate Francesco Notari, presentando la delibera al Consiglio comunale – Questa novità regolamentare si pone nel contesto di una politica delle entrate, che sebbene non pienamente compiuta, va nella direzione di costruire un rapporto equilibrato verso i contribuenti, che devono trovare conveniente regolarizzare la loro situazione tributaria.
“Da questa azione, trae giovamento anche il Comune, che può vedere versati i tributi che gli spettano in tempi sì più lunghi, ma evitando contenziosi o ammanchi totali di versamenti. Il ‘Ravvedimento’ è bilanciato, nello stesso tempo, dal contrasto all’evasione fiscale, in cui il Comune è impegnato, con crescenti risultati positivi di anno in anno. Se nel 2015, le risorse recuperate sono state pari a circa 700.000 euro, nel 2016 il recupero atteso attraverso le sole azioni di contrasto all’evasione è previsto in 900.000 euro”.

La riforma del Regolamento ha ricevuto anche l’apprezzamento dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia, che auspica sia adottata anche dagli altri Comuni reggiani.

IMU, AD ESEMPIO – Nel caso, ad esempio, di omesso versamento dell’Imu, la sanzione erogata dal Comune, in caso di accertamento diretto ‘classico’ da parte dell’ente, è pari al 30% di quanto dovuto (quindi il dovuto, più il 30% del dovuto come ‘multa’).
Con il ravvedimento operoso, si introduce una agevolazione rispetto alla sanzione – progressiva in base al tempo scelto per sanare la situazione – volta da una parte a incentivare il contribuente ad auto-dichiarare l’omesso versamento e dall’altra a consentire al Comune di recuperare l’ammanco in maniera più semplice e diretta. Perciò:
– con il ravvedimento operoso, se l’ammanco è sanato entro un anno la sanzione, calcolata spontaneamente, è del 3,75% del dovuto (quindi si versa il dovuto più una ‘multa’ del 3,75% e non più del 30%);
– con ravvedimento operoso entro due anni, la sanzione calcolata spontaneamente è del 4,29%;
– con ravvedimento operoso dopo due anni, la sanzione calcolata spontaneamente è del 5%.

Oltre alle sanzioni, dovranno essere versati gli interessi legali, calcolati fino al giorno in cui viene effettuato il versamento con ravvedimento.

Sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia, sezione Tasi-Imu (www.municipio.re.it/imu), saranno illustrate le casistiche possibili, con particolare riferimento a situazioni più complesse che prevedano anche omessa/infedele denuncia e/o omesso/insufficiente versamento. Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare: www.municipio.re.it/sedieorari

IL NUOVO ARTICOLO IN DETTAGLIO – L’Articolo 9- bis sul Ravvedimento prevede in dettaglio:

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d’imposta laddove l’obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.