
L’Agenzia, infatti, ha confermato l’interpretazione di CNA secondo la quale le cialde sono assoggettate all’iva del 10% qualora queste siano vendute all’utente dalla stessa ditta che fornisce in comodato o a noleggio la macchina per il caffè.
Rispettata questa condizione, l’iva al 10% viene applicata sia alle cialde acquistate dalle imprese per il consumo aziendale (anche quando di queste ultime sia chiesto il rimborso, senza alcun profitto, ai dipendenti), sia a quelle acquistate dai privati.
Si applica, invece, l’aliquota Iva ordinaria se la cialda è acquistata da un venditore diverso da quello che ha fornito a noleggio o in comodato il distributore stesso, e nel caso di acquisto di cialde da parte di soggetti diversi dall’utilizzatore finale (che è il soggetto che trasforma la cialda, o la capsula, in bevanda).
Questa sentenza getta luce in un ambito applicativo poco chiaro, che penalizzava le piccole imprese di distribuzione e che consentiva comportamenti commercialmente scorretti da parte di alcuni venditori di cialde.

