Nel corso dell’anno 2018 la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Emilia ha posto in essere una capillare attività di ricognizione dei regolamenti delle Guardie Particolari Giurate Volontarie di cui all’art. 133 del TULPS operanti nella provincia di Reggio Emilia.

Dall’esame della posizione di tutte le associazioni operanti in questa Provincia, è emersa la necessità di uniformare le norme di servizio, al fine di garantire maggiore sicurezza operativa ed assicurare livelli di omogeneità nell’organizzazione dei servizi da parte delle medesime associazioni.

Dal mese di settembre 2018, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del Questore quale Autorità di Pubblica Sicurezza, sono stati svolti mirati incontri con i responsabili delle associazioni di volontariato finalizzati all’adozione di regolamenti di servizio (per le guardie giurate impegnate nei vari settori della protezione ambientale e/o faunistica) più efficaci, congrui ed articolati in relazione alle concrete modalità di espletamento dei variegati servizi svolti dalle stesse guardie giurate volontarie, nonché più funzionali alle esigenze di tutela e sicurezza per i singoli operatori durante i turni di servizio.

Per tali motivi, valutata la necessità di adottare norme di servizio uniformi, relative all’attività delle Guardie Particolari Giurate Volontarie, anche al fine di garantire maggiore sicurezza operativa alle stesse ed assicurare livelli di omogeneità nell’organizzazione dei servizi da parte delle medesime Associazioni, in data 19 ottobre 2018, il Questore di Reggio Emilia ha emesso la Direttiva per l’adeguamento del Regolamento di Servizio disciplinante l’attività delle Guardie Particolari Giurate Volontarie di cui all’art. 133 del TULPS.

Queste alcune delle disposizioni adottate dal Questore:
⦁ le Guardie Particolari Giurate Volontarie svolgono la loro attività di volontariato secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;
⦁ Le Guardie Particolari Giurate Volontarie devono operare secondo criteri di prudenza, diligenza e perizia;
⦁ Ad eccezione dei casi previsti dalla legge ove può procedere direttamente, la Guardia Particolare Giurata Volontaria, se comunque ha notizia di un reato, è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall’ente od organismo pubblico che si avvale dell’attività di volontariato, ovvero è tenuta ad informare le Forze dell’Ordine, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell’offeso;
⦁ I Presidenti provinciali delle Associazioni di Volontariato sono tenuti ad indicare per iscritto alle Guardie Particolari Giurate Volontarie i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare, disposizioni che dovranno essere custodite agli atti delle Associazioni per cinque anni, per le verifiche da parte degli organi di Polizia deputati ai controlli. I Presidenti si assicurano che i propri associati siano perfettamente a conoscenza delle disposizioni che regolano il servizio e del contenuto del regolamento che sarà approvato dal Questore della Provincia di Reggio Emilia;
⦁ Vige l’obbligo per le Guardie Particolari Giurate Volontarie adibite al servizio di vigilanza volontaria, di indossare il distintivo ed eventualmente l’uniforme;
⦁ I servizi di vigilanza in abiti civili (borghesi), dovranno essere previamente autorizzati dagli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza, che si avvalgono dell’opera delle Guardie Particolari Giurate Volontarie;
⦁ Le divise e i distintivi già approvati o che verranno proposti per l’approvazione, dovranno riportare anche la dicitura per esteso “Associazione di Volontariato”;
⦁ I tesserini di riconoscimento personale, anche ad uso interno, non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche,
⦁ La denominazione dell’Associazione, riportata nella sua interezza e consequenzialità sulle autovetture, nei distintivi, nei capi dell’uniforme e dove la stessa viene eventualmente apposta, non deve porre in maggiore risalto singole parti della stessa denominazione rispetto all’intero contesto ovvero utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa l’appartenenza di tali operatori ad Enti pubblici ed alle reali funzioni dagli stessi esercitati;
⦁ E’ vietato l’uso di segnali acustici e/o luminosi sui veicoli, nonché del segnale distintivo (paletta), in quanto esso è riservato rispettivamente per le attività ed ai soggetti individuati dagli articoli del Codice della Strada. Nessuna guardia particolare giurata volontaria e di alcuna tipologia può espletare servizi di polizia stradale;
⦁ Nell’espletamento dei propri compiti di vigilanza, le Guardie Particolari Giurate Volontarie non potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi per attività di altra natura.
⦁ E’ fatto divieto alla Guardia Particola Giurata Volontaria, al di fuori del servizio di vigilanza, di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una Guardia Particolare Giurata Volontaria, nonché di effettuare qualsivoglia intervento qualificandosi come tale, ad eccezione della tempestiva segnalazione al numero di Pronto Intervento delle Forze di Polizia o della Polizia Provinciale.

Successivamente all’emanazione della Direttiva, è stata avviata una intensa attività di collaborazione e confronto con le singole associazioni di volontariato di questa provincia, che ha consentito alle stesse di adottare regolamenti di servizio atti ad assicurare livelli certi e coerenti sia di omogeneità nell’organizzazione dei servizi, nel e per il rispetto dei limiti di legge nei vari ambiti di impiego delle Guardie giurate volontarie, sia di maggiore sicurezza operativa per il personale volontario impiegato.
Alla data odierna tutti i suddetti regolamenti sono stati singolarmente approvati dal Questore di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.2 del RDL n. 1952/35, con notifica ad ogni guardia giurata volontaria di appartenenza, a cura ed obbligo delle singole associazioni di volontariato.