In linea con le disposizioni nazionali, il Comune di Reggio Emilia ha emesso un’ordinanza che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio comunale contro il lepidottero “processionaria del pino” Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, che costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali.

Le disposizioni dell’ordinanza – consultabile integralmente da oggi all’Albo pretorio comunale online – sono in vigore fino al 31 dicembre 2024. In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nell’ordinanza, sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro per ciascuna pianta infettata.

 

Fra le indicazioni per i proprietari, amministratori, di condominio o conduttori di aree verdi, è previsto:

  • di effettuare durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 30 marzo tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria del pino. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie di conifere potenzialmente aggredibili dall’insetto: Pino nero (Pinus nigra); Pino silvestre (Pinus silvestris); Pino domestico (Pinus Pinea); Pino marittimo (Pinus pinaster); Varie specie di Cedro (Cedrus spp.)
  • di intervenire immediatamente ed obbligatoriamente qualora si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria del pino mediante la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;
  • fatto salvo l’obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di completamento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);
  • di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se interventi di altra natura messi in atto non dovessero risultare efficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica.

Le ditte che effettueranno l’intervento dovranno trasmettere al Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl (sanitapubblicare@pec.ausl.re.it), almeno 10 giorni prima del trattamento, preventiva notifica degli interventi di disinfestazione da effettuare specificando; luogo in cui si effettua il trattamento; data del trattamento ed orario di inizio; sostanza attiva utilizzata; nome commerciale del formulario e relativa scheda di sicurezza; nominativi del personale impiegato nell’utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso del titolo abilitante all’impiego; modalità di trattamento adottate; caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità; nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

 

Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) si ordina:

  • di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del pino;
  • qualora riscontrasse una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati, come sopra indicati, dovranno immediatamente notificare la loro presenza al Servizio Fitosanitario regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

Le spese per gli interventi di contrasto alla processionaria del pino sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

È fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto a circuito comunale; si ricorda a tale proposito che la pericolosità riguarda i lavoratori del ciclo del rifiuto che potrebbero venire a contatto inconsapevolmente con i peli urticanti, durante le fasi di trattamento dello stesso. Si ricorda inoltre che vanno rimossi il più velocemente possibile i nidi abbandonati dalle larve, anche se vuoti, in quanto per l’azione degli agenti atmosferici questi potrebbero degradarsi diffondendo su un area più grande i peli urticanti di cui sono pieni. Nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell’ambiente, indicativamente nel periodo primaverile, è fatto divieto di avvicinarsi alle stesse, al fine di evitare che il contatto con i peli urticanti possa creare rischi sanitari alle persone o agli animali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Fitosanitario Regionale sede di Reggio Emilia – via F. Gualerzi, 32 – 42124 – Reggio Emilia (RE) – Tel. 0522-271380 – Fax. 0522-277968.