Con una nuova ordinanza, è stato prorogato fino al 13 settembre, l’obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie – salvo che la protezione sia incompatibile con esigenze personali momentanee (ad esempio mangiare o bere) – a partire dalle ore 18 alle ore 2 del giorno seguente delle giornate di mercoledì, venerdì, sabato e giornate prefestive e festive.

Tale obbligo vale per tutti coloro che si trovano a transitare o sostare, a piedi o in bicicletta, nelle seguenti zone del centro storico di Reggio Emilia, le più frequentate nelle ore serali e notturne: piazza Fontanesi; piazza XXIV Maggio; piazza San Prospero; piazza Prampolini; piazza Gioberti; piazza Scapinelli; piazza Casotti; vicolo Broletto; via Caggiati; via San Carlo; via Mercato; via Campo Marzio; via della Volta; via del Guazzatoio; vicolo Casalecchi; via Emilia Santo Stefano (tratto da via della Volta fino a piazza Gioberti).

In queste zone, si legge nell’ordinanza, “si sono registrate altissime affluenze di avventori e passanti, che rendevano impossibile rispettare l’indicazione del distanziamento fisico, previsto dalle normative in vigore”, per il contenimento della pandemia da Coronavirus e per scongiurare nuovi focolai. In diversi casi, “oltre al mancato rispetto del distanziamento fisico, si è verificato il mancato utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli stessi presenti”.

Si ricorda in proposito, il Decreto del presidente della Regione Emilia-Romagna (82 del 17 maggio 2020): “E’ obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro”.

Preso atto che sono ancora sussistenti tutte le motivazioni che hanno indotto all’emanazione dell’ordinanza lo scorso 29 maggio, si è disposta perciò la proroga delle disposizioni fino al 13 settembre prossimo.

In caso di mancata ottemperanza di tali obblighi, sarà applicata una sanzione amministrativa – da 400 a 1.000 euro – come previsto dal Decreto 19 del 25 marzo 2020, convertito nella Legge 35 del 23 maggio 2020.

Rimane inalterato l’obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative.