Una delibera che identifica le zone urbanistiche A e B al fine delle detrazioni fiscali riconosciute dall’Art.1 della legge 160 del 27 dicembre 2019. E’ stata approvata nel corso del consiglio comunale di lunedì 28 settembre scorso, la delibera consigliare n°33 in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Al comma 219 l’art.1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 stabilisce “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o  tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro  della  facciata  esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.

“Con questa delibera – afferma il Presidente della Commissione Territorio e Ambiente del Comune di Sassuolo Alessandro Lucenti – abbiamo cercato di estendere a quanti più edifici possibile l’opportunità di una detrazione del 90% dei lavori di rifacimento delle facciate. I proprietari degli immobili, in questo modo, avranno l’opportunità di certificarsi velocemente per ottenere la detrazione d’imposta, spingendo al massimo le opportunità consentite dalla legge nazionale. Circa il 90% del territorio di Sassuolo rientrerà, in questo modo, nelle zone A e B con l’obiettivo di ottenere un duplice risultato: aiutare l’economia a ripartire e, al tempo stesso, riqualificare gli esterni degli edifici cittadini che hanno la necessità di una sistemazione migliorando così, anche da un punto di vista estetico, la nostra città. Avremmo volentieri optato per la totalità degli edifici ma il 90% è quanto ci è stato possibile ottenere nel rispetto della normativa nazionale”.

 

La delibera di consiglio n°33 del 28/09/2020 stabilisce: di approvare  l’elaborato grafico  che individua, unitamente alle corrispondenze di cui alla tabella presente all’art. 3, comma 3 del Regolamento Urbanistico, anche le restanti aree che rispondono alle caratteristiche delle zone B per superficie coperta (non inferiore al 12.5% della superficie fondiaria) e densità territoriale (superiore a 1.5 mc/mq) esclusivamente ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali di cui all’art. 1, comma 219, della Legge n. 160/2019;  di precisare che, in coerenza a quanto precisato dal Ministero, la certificazione dell’assimilazione alle zone A o B può essere accertata dai soggetti interessati prendendo a riferimento la cartografia di cui all’Allegato A, che sarà consultabile nel sito istituzionale del Comune