
Il giudice amministrativo ha quindi respinto il ricorso presentato dalla Falco Group srl, seconda classificata nella gara d’appalto che, ricorrendo, aveva chiesto in sostanza l’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori e della mancata esclusione della controinteressata (Eatec) dalla gara di appalto.
Accogliendo le tesi difensive, il Tar ha confermato la conformità normativa e la validità delle procedure di gara espletate dal Comune, la completezza dei requisiti necessari alla gara e all’affidamento dei lavori da parte dell’aggiudicatario e la cessione in subappalto di lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica come previsto dalle più recenti norme (2021) introdotte a modifica e integrazione del Codice degli appalti.
Questo è quanto avvenuto nelle procedure di gara, è quanto il Comune ha sostenuto in giudizio e quanto il Tar ha riconosciuto, respingendo il ricorso.
I lavori per la realizzazione del Comando di Polizia locale possono quindi iniziare.

