
Il regolamento individua “i singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali” della Provincia che sono “suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione”, e fissa le modalità e i criteri per la vendita: dalle perizie e stime per la determinazione del valore di vendita, alle procedure per l’alienazione che possono essere tre:
– l’asta pubblica;
– la gara ad inviti (solo per l’alienazione di terreni di dimensioni limitate);
– la trattativa privata diretta (che è ammessa per immobili il cui valore sia stimato inferiore a 100.000,00 euro e per talune finalità di utilizzo).
Nei soli casi previsti dalla legge o dal vigente regolamento provinciale per la concessione in uso abitativo delle case cantoniere, sugli “immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in vendita, ivi comprese le case cantoniere provinciali”, è riconosciuto il diritto di prelazione, al prezzo di aggiudicazione, sugli altri acquirenti. L’esistenza di detto diritto di prelazione deve essere menzionato nel bando d’asta.

