
“La norma appariva utile e necessaria in presenza di grandi contratti di fornitura, ma enormemente penalizzante nei confronti dei piccoli operatori del commercio e della ristorazione, vista l’imposizione di un appesantimento tale che avrebbe influito negativamente sulla gestione delle PMI alimentari di vicinato – continua Mariani – Grazie anche all’intervento operato da Confesercenti, ora la norma pare rientrare al suo corretto ambito di applicazione”. Il chiarimento ministeriale sulle modalità applicative dell’Articolo 62 del DL 1/2012 relative ai termini di pagamento, che sancisce che l’ambito di applicazione dovrà essere circoscritto a ‘Relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibro nelle rispettive posizioni di forza commerciale”, è stato quindi al momento accolto positivamente. per il motivo, che nei rapporti e nelle relazioni non riconducibili alle fattispecie elencate, non vi sarebbe l’obbligo dell’applicazione dell’art. 62.
“Il provvedimento in questo modo torna alla sua origine: la tutela dei piccoli fornitori dai ritardi della grande distribuzione. Ora però, c’è la necessità di modificare la norma per rendere ufficiale l’interpretazione del provvedimento, per confermarla anche dal punto di vista giuridico”, sostiene Mariani. “Se così non fosse, risulterebbe un aggravio per le imprese dell’intero comparto agroalimentare nazionale e locale che si troverebbero infatti a sostenere le spese ingenti della rimodulazione di migliaia di contratti oltre al fatto che occorrerebbero mesi di tempo. Inoltre, verrebbe meno l’autonomia negoziale: un importante strumento che ha permesso ai piccoli di arrivare ad accordi con i fornitori vantaggiosi per entrambi, garantendo la necessaria flessibilità per superare una fase economica difficile come quella attuale”, conclude Mariani.

