
Per Muzzarelli: «l’articolo 12 bis della legge 122/ 2012, infatti, è tuttora in vigore e stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici».
«Di conseguenza, la situazione è – conclude Muzzarelli – chiara e, con l’approvazione al Senato dell’emendamento che ricomprende nella detassazione anche i contributi, il finanziamento fino al 100% dei beni danneggiati è da considerare esentasse. A questo punto è perciò auspicabile che non emergano interpretazioni capziose e burocratiche per svuotare il contenuto e la lettera della legge e che tutti concorrano a rasserenare i cittadini e le imprese, garantendo giustizia, stabilità e certezza delle norme».

