Il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, ha rinnovato l’Ordinanza concernente le misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici, emessa per la prima volta il 21 dicembre 2001.


Anche nel 2003, afferma una nota del ministero, sarà vietato in Italia utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento, in tutto o in parte, di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria.

E’ vietato inoltre ”detenere, commercializzare, importare per qualsiasi finalità pelli e pellicce di cani e gatti domestici, nonchè capi di abbigliamento e articoli di pelletteria confezionate con questi materiali”.

La violazione del divieto, informa il ministero, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale. All’accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e
distrutto con spese a carico dell’interessato.

Il divieto all’utilizzo delle pellicce di cani e gatti domestici è stato inoltre ribadito nel recente decreto del Ministro della
Salute, trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy.