Il 7 gennaio – come deliberato dalla Giunta Regionale – hanno inizio i saldi invernali, che avranno termine il 7 marzo 2004.

Prima di tutto va ricordato che non sono cambiate le disposizioni che gli operatori commerciali interessati sono tenuti ad osservare in materia di saldi, ad iniziare dalla comunicazione al Comune che deve recare la data di inizio e la durata, da inviarsi almeno 5 giorni prima dell’inizio dei saldi stessi.

Nel frattempo ecco otto regole importanti per l’imprenditore:
1. E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso dei saldi;
2. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci in vendita di fine stagione, distinte e separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni normali.
3. La pubblicità relativa ai saldi deve essere presentata anche graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e deve citare espressamente gli estremi della comunicazione al Comune e la durata della vendita medesima.
4. Ai fini dell’effettuazione dei saldi, il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
5. Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
6. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata; è fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i
prezzi pubblicizzati senza limitazione di quantità, e senza alcun abbinamento di vendite, fino al termine delle scorte.
7. L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo dei saldi, deve essere portato a conoscenza del consumatore, con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita.
8. Nelle vendite di fine stagione o saldi è vietato il riferimento nella presentazione della vendita stessa o nella pubblicità a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.