Semplificazione, flessibilità e maggiore equità. Sono questi i criteri guida che l’Amministrazione comunale ha seguito per la costruzione del nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi ERP, licenziato dalla Giunta nella riunione di martedì scorso. Il regolamento è innovativo e completamente diverso dal precedente, nella forma e nei contenuti. L’Amministrazione ha optato per lo snellimento totale delle procedure di raccolta, istruttoria, formazione e gestione della graduatoria (che rimane aperta ad aggiornamento periodico semestrale) e del procedimento di assegnazione. Il nuovo documento è formato da un testo base e tre allegati (che contengono le parti operative). Questo meccanismo dinamico permette di individuare periodicamente i bisogni sociali rilevanti cui riservare criteri di priorità. In prima istanza il regolamento deve essere approvato dal Consiglio comunale, ma è anche prevista la possibilità per la Giunta, di concerto con le organizzazioni sindacali, di modificare gli allegati operativi per adattare la graduatoria alle mutate condizioni sociali.

Grandi novità per quanto riguarda la presentazione delle domande, che avverrà online, con un notevole risparmio di tempo e risorse per utenti e Amministrazione comunale per quanto riguarda la gestione dei procedimenti (presentazione delle istanze e informazione sullo stato del procedimento di assegnazione), l’utilizzo degli strumenti e l’archiviazione informatica. Il rapporto tra Amministrazione comunale e cittadino sarà tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Gli utenti che non sono nelle condizioni di presentare la domanda online potranno avvalersi dell’ausilio di Associazioni convenzionate.

Snellimento procedurale anche per quanto riguarda i controlli. La valutazione concreta delle situazioni viene fatta una volta sola, nel momento di assegnazione della casa, compresa la verifica ISEE delle condizioni di assegnazione. Questo per ovviare ad eventuali evoluzioni della situazione patrimoniale e personale dei richiedenti dal momento della presentazione della domanda al momento dell’assegnazione dell’alloggio. La graduatoria viene formata valutando per ogni nucleo le condizioni di particolare bisogno sociale, altre condizioni o situazioni integrative, e l’anzianità della domanda. Chi rifiuta o rinuncia la proposta di alloggi in assegnazione viene escluso dalla graduatoria e non può ripresentare domanda per un anno.

Accedere al servizio sarà più rapido e semplice anche grazie alla nuova possibilità di autocertificazione della condizione di particolare bisogno sociale e di poche eventuali altre condizioni soggettive e/o oggettive che valgono per la formazione della graduatoria, senza quindi necessità di presentare alcun allegato.

A tal proposito anche l’attività e il coordinamento con i servizi sociali non è più richiesta per la formazione della graduatoria, ma esclusivamente per identificare persone e nuclei in condizione di esclusione sociale. Con il vecchio regolamento si richiedeva infatti ai servizi sociali di produrre una scheda progetto che dava un punteggio in più all’utente. Con il nuovo regolamento il punteggio aggiuntivo non è più previsto. I servizi sociali indicano solamente per ogni utente la situazione di bisogno e se ci sono progetti in essere, ma sarà poi l’Amministrazione a definire se e come avvantaggiare un gruppo di soggetti rispetto ad un altro.

Il regolamento prevede infatti la possibilità di riservare quote di alloggi a soggetti deboli in particolari situazioni di esclusione sociale, attestate dai servizi, indipendentemente dalla formazione della graduatoria.

Il nuovo documento prevede inoltre che posano essere riservati immobili e/o quote di alloggi per la realizzazione di mix sociali sostenibili, per creare modalità di convivenza di mutuo aiuto tra assegnatari, e risolvere così i possibili problemi che possono sorgere nella relazione quotidiana.

Il nuovo regolamento è intervenuto anche per quanto riguarda il riconoscimento della condizione di sfratto per morosità convalidato, non più connessa ad alcuna attività dei servizi sociali ed alla presenza di un progetto sociale, ma limitata ai soli casi di: disoccupazione lavorativa di componenti il nucleo richiedente intervenuto dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, esclusivamente per lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato; diminuzione del reddito del nucleo richiedente a seguito di decesso di un componente il nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione; diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione a motivo dell’intervento di condizioni invalidanti certificate con riduzione totale della capacità lavorativa.

Altra novità quella che riguardai il riconoscimento di nuclei monogenitoriali. Il regolamento stabilisce che tali nuclei devono essere composti esclusivamente dal genitore e dal figlio/i a carico fiscale e viene riconosciuto solo nel caso di: mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente verificato anche d’ufficio dagli estratti di nascita; provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente; abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte dell’altro genitore non richiedente accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente; decesso dell’altro genitore.

Nelle condizioni ove si prevede il riconoscimento della presenza di figli minorenni viene attribuito un punteggio aggiuntivo per ogni figlio minorenne presente nel nucleo richiedente.

Il regolamento individua categorie di situazioni che rappresentano in astratto fatti, stati e qualità del nucleo richiedente: condizioni connesse all’età di componenti il nucleo; stati e fatti connessi alla situazione e condizione lavorativa; fatti e condizioni relative alla situazione abitativa; elementi relativi alla situazione economica del nucleo; stati e condizioni di non autosufficienza di taluno dei componenti il nucleo; il tempo maturato nella rappresentazione dell’esigenza abitativa ai sensi del regolamento. Le singole categorie di situazioni non esprimono in via assoluta condizione di svantaggio o di particolare bisogno sociale.

L’allegato al regolamento individua le condizioni di particolare bisogno sociale sulla base dell’incrocio delle categorie di situazioni generali ed astratte previste nel regolamento:

nuclei con almeno due adulti e uno o più figli in situazione di basso reddito;

persone sole in stato di occupazione in situazione di basso reddito; nuclei monogenitoriali con adulto disoccupato o in stato di occupazione con basso reddito o fruente ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente;

persone sole fruenti ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente;

nuclei con almeno due adulti con o senza figli e componenti fruenti;

ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente e/o persone in età da lavoro;

ultracinquantenni in stato di disoccupazione;

persone sole in età da lavoro ultracinquantenni in stato di disoccupazione;

persone sole ultrasessantacinquenni che non percepiscono alcun reddito;

coppia di anziani ultrasettantenni monoreddito;

nuclei monogenitoriali con componente adulto escluso dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti permanenti;

nuclei con almeno due adulti con o senza figli con componenti adulti esclusi dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti permanenti;

persone sole inferiori a anni sessantacinque senza reddito escluse dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti permanenti;

persone sole in stato di separazione coniugale con adempimento di obblighi alimentari al coniuge e/o ai figli;

persone sole anziane ultrasettantenni senza rete familiare di riferimento in quanto non esistono in vita persone obbligate agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile.

Ulteriori condizioni di punteggio vengono considerate per l’ordinamento delle domande nella graduatoria ad integrazione delle condizioni di particolare bisogno sociale:

sfratto convalidato e situazioni equiparate;

sistemazione precaria a seguito di sfratto eseguito o con alloggio rilasciato dopo notifica di precetto avvenuta negli ultimi quattro anni;

presenza di persone certificate handicap e/o invalide;

presenza nel nucleo di persone anziane > 70, 75, 80 anni o nucleo composto esclusivamente da > 80 anni;

alloggio e/o immobile inidoneo per barriere architettoniche per persone certificate handicap motorio in carrozzina;

incidenza canone su valore I.S.E. superiore a 30%, 50%, 70%;

anzianità di domanda maturata alla data di approvazione dell’aggiornamento della graduatoria successivo a quello di inserimento della domanda fino ad un massimo di 10 periodi di anzianità.